Non tutte le imprese associate sono a conoscenza della possibilità di beneficiare di una tassazione ridotta sul gas naturale, così come previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 che in particolare, distinguendo il gas tra usi civili ed usi industriali, assoggetta quest’ultimi ad una aliquota agevolata che varia a seconda dell’entità dei consumi attuali. Sono considerati comprese negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche, gestiti senza fini di lucro, eccetera. Sono invece compresi negli usi civili gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
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